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Caro carburanti: approvato il decreto, subito -25 centesimi. Ecco da quando

E’ stato pubblicato oggi, sulla Gazzetta Ufficiale del 22 marzo 2022, il decreto che prevede la riduzione delle accise sui carburanti. Ecco quando entrerà in vigore

 

Scatta oggi la tanto attesa riduzione delle accise sui carburanti. Nella notte è stato infatti pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto ministeriale e il decreto legge “Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina” che contengono le norme per la riduzione delle accise sui carburanti. La riduzione effettiva ci sarà già da oggi 22 marzo 2022, in quanto il decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale dice chiaramente che i tagli sono previsti “dal giorno di entrata in vigore del presente decreto”.

Il taglio sarà però in vigore “fino al 30esimo giorno successivo alla seguente data”, si tratta quindi di una misura temporanea.

Ecco la prima parte del testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale:

 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Visti  gli  articoli  3  e  4  del  Trattato  del   Nord-Atlantico,
ratificato con legge 1° agosto 1949, n. 465; 
  Visto  il  decreto-legge  25  febbraio   2022,   n.   14,   recante
«Disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina»; 
  Visto il decreto-legge 28 febbraio 2022, n. 16, recante  «Ulteriori
misure urgenti per la crisi in Ucraina»; 
  Visto il decreto-legge  1°  marzo  2022,  n.  17,  recante  «Misure
urgenti per il contenimento dei costi dell'energia  elettrica  e  del
gas naturale, per lo sviluppo delle  energie  rinnovabili  e  per  il
rilancio delle politiche industriali»; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di  adottare  misure
urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della grave
crisi  internazionale  in  atto  in  Ucraina  anche  in  ordine  allo
svolgimento delle attivita' produttive; 
  Considerata la necessita' e l'urgenza di fronteggiare la situazione
di eccezionale instabilita' del funzionamento del  sistema  nazionale
di gas naturale derivante dal conflitto russo ucraino, avuto riguardo
altresi' all'esigenza di garantire il soddisfacimento  della  domanda
di gas naturale riferita all'anno termico 2022-2023; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza, connessa alla grave
crisi internazionale in atto in Ucraina, di emanare  disposizioni  in
materia di contenimento di prezzi dell'energia sul mercato italiano; 
  Considerata la necessita'  e  l'urgenza  di  introdurre  specifiche
disposizioni per  fare  fronte  alle  eccezionali  esigenze  connesse
all'impatto della crisi internazionale in atto sul piano interno, con
misure  in  tema  di  accoglienza  e  potenziamento  delle  capacita'
amministrativa; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' e  urgenza  di  assicurare  il
rafforzamento dei presidi per la sicurezza, la difesa  nazionale,  le
reti di  comunicazione  elettronica  e  degli  approvvigionamenti  di
materie prime; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 18 marzo 2022; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  dei
Ministri degli affari esteri  e  della  cooperazione  internazionale,
dell'interno,  dell'economia  e   delle   finanze,   dello   sviluppo
economico, delle politiche agricole  alimentari  e  forestali,  della
transizione ecologica, del lavoro e delle  politiche  sociali,  della
salute e delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili; 
 
                                Emana 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
          Riduzione delle aliquote di accisa sulla benzina 
               e sul gasolio impiegato come carburante 
 
  1.   In   considerazione   degli   effetti   economici    derivanti
dall'eccezionale incremento dei prezzi dei  prodotti  energetici,  le
aliquote di  accisa  sulla  benzina  e  sul  gasolio  impiegato  come
carburante, di  cui  all'Allegato  I  al  testo  unico  delle  accise
approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995,  n.  504,  sono
rideterminate, relativamente al periodo di  cui  al  comma  2,  nelle
seguenti misure: 
    a) benzina: 478,40 euro per 1000 litri; 
    b) olio da gas o gasolio usato come carburante: 367,40  euro  per
1000 litri. 
  2. La rideterminazione delle aliquote di accisa di cui al  comma  1
si applica dal giorno di entrata in vigore  del  presente  decreto  e
fino al trentesimo giorno successivo alla medesima data. 
  3. In dipendenza della rideterminazione dell'aliquota di accisa sul
gasolio usato come carburante stabilita dal comma  1,  l'aliquota  di
accisa sul gasolio commerciale  usato  come  carburante,  di  cui  al
numero 4-bis della Tabella A allegata al testo unico delle accise  di
cui al decreto legislativo n. 504 del 1995,  non  trova  applicazione
per il periodo indicato  nel  comma  2  del  presente  articolo.  Nel
medesimo periodo non  trovano  applicazione  le  aliquote  di  accisa
ridotte sulla benzina e sul gasolio usato come carburante di  cui  al
numero 12 della Tabella A allegata al testo unico delle accise di cui
al decreto legislativo n. 504 del 1995. 
  4. Per il periodo dal 1° gennaio al  28  febbraio  2022  non  trova
applicazione la disposizione di cui  al  comma  290  dell'articolo  1
della legge n. 244 del 2007. Per il  medesimo  periodo,  le  maggiori
entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative  alle  cessioni  di
benzina  e  gasolio  impiegati  come  carburanti   per   autotrazione
derivanti dalle variazioni del  prezzo  internazionale  del  petrolio
greggio espresso in euro, sono accertate  con  le  modalita'  di  cui
all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. 
  5. Ai fini della corretta applicazione delle aliquote di accisa  di
cui al comma 1, gli esercenti  i  depositi  commerciali  di  prodotti
energetici assoggettati ad accisa di cui all'articolo  25,  comma  1,
del testo unico delle accise di cui al decreto legislativo n. 504 del
1995 e gli  esercenti  gli  impianti  di  distribuzione  stradale  di
carburanti di cui al comma 2, lettera b), del  medesimo  articolo  25
trasmettono all'Ufficio competente per territorio dell'Agenzia  delle
dogane e dei monopoli, con le modalita' di  cui  all'articolo  19-bis
del predetto testo unico ovvero per via telematica, i  dati  relativi
ai quantitativi  di  benzina  e  di  gasolio  usato  come  carburante
giacenti nei serbatoi dei relativi depositi e impianti sia alla  data
di entrata in vigore del presente  decreto-legge  che  al  trentesimo
giorno successivo alla medesima data; la comunicazione  dei  predetti
dati e' effettuata entro 5 giorni lavorativi a  partire  da  ciascuna
delle predette date. In caso di mancata comunicazione dei dati di cui
al presente comma, trova applicazione l'articolo 50 del  testo  unico
delle accise di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995. 
  6. Per le medesime finalita' di cui  al  comma  5  i  titolari  dei
depositi fiscali e gli esercenti dei depositi commerciali di cui agli
articoli 23 e 25 del testo unico delle accise n. 504  del  1995,  nel
periodo di applicazione delle aliquote  di  accisa  rideterminate  ai
sensi  del  comma   1,   riportano   nel   documento   amministrativo
semplificato telematico di cui all'articolo 11 del  decreto-legge  29
ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla  legge  19
dicembre 2019, n. 157 e all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge  3
ottobre 2006, n. 262, convertito con  modificazioni  dalla  legge  24
novembre 2006, n. 286 l'aliquota di accisa applicata ai  quantitativi
dei prodotti energetici indicati nel medesimo documento. 
  7. Al fine di prevenire il rischio di manovre speculative derivanti
dalla rideterminazione delle aliquote di accisa di cui al comma 1, il
Garante per la sorveglianza dei prezzi si avvale della collaborazione
dei Ministeri, degli enti e degli organismi indicati nell'articolo 2,
comma 199, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonche' del supporto
operativo  del  Corpo  della  Guardia  di  finanza   per   monitorare
l'andamento dei prezzi, anche relativi alla vendita al  pubblico,  di
benzina  e  gasolio  usato  come  carburante  praticati   nell'ambito
dell'intera  filiera  di  distribuzione  commerciale   dei   medesimi
prodotti. La Guardia di finanza agisce con i  poteri  di  indagine  a
essa attribuiti ai fini  dell'accertamento  dell'imposta  sul  valore
aggiunto e delle imposte dirette, anche ai sensi dei commi 2, lettera
m), e 4 dell'articolo 2 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68.
Per le finalita' di cui al presente comma e per  lo  svolgimento  dei
compiti di polizia economico-finanziaria il Corpo  della  Guardia  di
finanza ha accesso diretto, anche in forma massiva, ai dati  inerenti
alle giacenze di cui al comma 5 e ai  dati  contenuti  nel  documento
amministrativo semplificato telematico;  il  medesimo  Corpo  segnala
all'Autorita' Garante della Concorrenza e del Mercato, per l'adozione
dei provvedimenti di competenza, elementi, rilevati nel  corso  delle
attivita' di monitoraggio di cui al presente  comma,  sintomatici  di
condotte che possano ledere la concorrenza ai sensi  della  legge  10
ottobre 1990, n. 287 o costituire pratiche commerciali  scorrette  ai
sensi  del  decreto  legislativo  6  settembre  2005,  n.   206.   Le
amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti  dal
presente comma  con  le  risorse  umane,  finanziarie  e  strumentali
disponibili a legislazione vigente. 
  8. Successivamente al periodo previsto dal comma 2  e  fino  al  31
dicembre 2022, ferme restando le condizioni di  cui  all'articolo  1,
comma 291, della legge 24 dicembre  2007,  n.  244,  le  aliquote  di
accisa applicate ai  prodotti  di  cui  al  comma  1  possono  essere
rideterminate con il decreto emanato  ai  sensi  del  comma  290  del
medesimo articolo 1 della legge n. 244 del 2007, adottato  anche  con
cadenza diversa da quella ivi prevista. 
  9. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 3 del  presente  articolo,
valutati in 588,25 milioni per l'anno 2022 e 30,78  milioni  di  euro
per l'anno 2024, si provvede, quanto  a  255,49  milioni  per  l'anno
2022, mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 4 e, quanto  a
332,76 milioni per l'anno 2022 e 30,78 milioni  di  euro  per  l'anno
2024, ai sensi dell'articolo 38. 

 

Qui il testo integrale pubblicato in Gazzetta Ufficiale del “decreto carburanti”

 

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